Processo Gotha VI, presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Il ricorso avverso la sentenza 378/22 conclusiva della Corte di Cassazione del processo sulla mafia barcellonese

Gli avvocati dell’imputato Antonino Calderone, Giuseppe Lo Presti e Francesco Torre, hanno presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. I legali chiedono la revisione del processo, dopo la sentenza conclusiva della Corte di Cassazione in merito al processo denominato “Gotha 6”.

Il processo è balzato agli onori della cronaca per aver contribuito a smantellare gran parte dell’organizzazione mafiosa barcellonese. Per i legali che hanno presentato il ricorso però: “il procedimento Gotha sei si è svolto in plateale violazione delle regole che governano il processo penale”.

Gli avvocati Lo Presti e Torre ricordano che il 31 maggio del 2019, dopo oltre due anni di udienze e centinaia di testimonianze, il Presidente del Collegio della Corte di Assise di Messina, venne sostituito con un altro Presidente. Pertanto i difensori di Calderone ritengono che: “…Addirittura, poi, con il processo Ghota 6, si è violata anche l’attuale disciplina che consente, alla difesa, in caso di sostituzione del Giudice, di chiedere un idoneo termine di sospensione del processo per verificare specifiche esigenze di risentire i testimoni allegando fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni”.

I due avvocati avevano anche chiesto un termine a difesa, ma la Corte di Assise di Messina, con ordinanza del 31.05.2019, lo ha negato, ritenendo di non procedere ad alcun nuovo esame. Pertanto, come sottolineano i legali: “Il nuovo Giudice partecipava, quindi, alla decisione di un processo senza avere personalmente udito e veduto tutti i testimoni d’accusa e la gran parte di quelli della difesa”.

E’ su questi punti che si fonda il ricorso degli avvocati Lo Presti e Torre presentato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Siamo certi – concludono i due legali- che la Corte di Strasburgo, avulsa da logiche di mera “economia processuale” e sensibile alle questioni sollevate, e già attenzionate da illuminata giurisprudenza , colga la gravità delle violazioni commesse nella celebrazione del procedimento, determinando, per conseguenza, la revisione del processo”.

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