Il giudice del lavoro dà ragione alla Uil-Fpl che ha fatto ricorso contro il Policlinico di Messina
Importantissima sentenza del tribunale del lavoro di Messina in merito alle modalità sostitutive del diritto di mensa (buono pasto).
Con sentenza resa l’11 dicembre 2024 il Presidente di Sezione del Tribunale del lavoro di Messina, Dott.ssa Laura Romeo, ha sancito l’inefficacia degli accordi collettivi decentrati stipulati tra le Aziende Sanitarie ed i rappresentati sindacali territoriali di categoria in merito ai criteri ed alle regole per l’attribuzione del diritto di mensa o alle sue modalità sostitutive (buono pasto).
Nel dettaglio, il Giudice del lavoro ha dichiarato non applicabile il contratto integrativo decentrato stipulato tra il Policlinico Universitario di Messina ed i rappresentanti sindacali di categoria territoriali, che prevedeva l’erogazione del buono pasto allorquando i dipendenti disimpegnassero un turno di lavoro superiore alle otto ore, perchè in contrasto con la contrattazione nazionale, essendo riservato esclusivamente al CCNL la competenza nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
È stato pertanto riconosciuto alla ricorrente, iscritta alla UIL- FPL Messina, del segretario generale Livio Andronico, ed il cui giudizio è stato patrocinato dal legale dell’organizzazione sindacale, avv. Oreste Puglisi, il diritto all’erogazione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.