| Lo 'Stalking' diventa reato, approvato l'art. 612 bis |
|
|
|
| L'esperto risponde - L'avvocato |
Finalmente il 30 Gennaio 2009 Montecitorio aggiunge al Codice Penale l’art 612 bis che così recita: “È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.
Già da anni si dibatte tra in Dottrina e Giurisprudenza sulla necessità di inserire nel nostro Ordinamento una disciplina che punisca gli atti persecutori reiterati o le molestie insistenti volti a danneggiare alcuno causando, in questo, stati di paura o di ansia che, spesso, portano la vittima a mutare le proprie abitudini di vita. Negli Ordinamenti degli Stati Uniti d’America, come ad esempio l’Alabama, il Delaware, il Connecticut, Arkansas, California dove il reato è conosciuto sotto il termine di “harassment”, da “to harass” cioè tormentare, la normativa di disciplina dello “stalking” (dal verbo inglese to stalk, cioè pedinare in modo furtivo, inseguire) è già vigente dal 2008 e copre una serie di ipotesi che vanno dalle molestie perpetrate a mezzo di comportamenti lesivi la sfera di “privacy” individuale e consistenti in atteggiamenti di pedinamento della vittima (detto stalked) a quelle attuate tramite mezzi di comunicazione (“Code of Alabama par. 13a-11- 8” che include conversazioni telefoniche, telegrammi o e-mails).
Simili discipline le troviamo in Europa ed in particolare in Inghilterra (che ha introdotto la normativa anti-stalking con il “Protection from Harassment act 1997”) dove, addirittura nel 2001, le leggi sullo stalking-harassment disciplinano anche i cosiddetti “distruptive parents”, cioè i genitori particolarmente violenti con i figli o coloro che sono legalmente obbligati a seguire i comportamenti sociali dei loro figli all’interno delle scuole ponendo a loro carico una multa di 1.000 Sterline.
In Italia il primo disegno di legge (Carfagna-Alfano “Misure contro gli atti persecutori”) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 Giugno 2008 denunciando un marcato ritardo su altri Ordinamenti storicamente meno evoluti di quello di matrice Italo-tedesca. Finalmente il 30 Gennaio 2009 Montecitorio aggiunge al Codice Penale l’art 612 bis che così recita: “È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.
Senza voler scendere nel merito dell’interpretazione dell’articolo, bisogna sottolineare che la disciplina consente alla persona offesa di proporre querela entro il termine di 6 mesi (diversamente dai canonici 90 per i reati perseguibili tramite querela di persona offesa) eventualmente consentendo il procedimento d’ufficio nei casi in cui si tratti di minore o di persona diversamente abile. Al fine di tutelare anche individui che non vogliano ricorrere subito all’istituto della querela, la normativa prevede la possibilità che la vittima esponga i fatti all’Autorità di Pubblica Sicurezza avanzando richiesta di ammonimento. In questo caso tale richiesta viene inoltrata senza indugio al Questore competente per territorio il quale, sentite le persone informate sui fatti e gli investigatori, e se ritiene fondati i fatti, ammonisce oralmente il persecutore invitandolo a tenere condotte secondo Legge e redigendo processo verbale dell’ammonimento. Nel caso in cui tali fatti dovessero proseguire, si procederà d’ufficio per il reato previsto nella fattispecie indicata dall’articolo 612 bis aggravando la pena di un terzo (la pena edittale va dai 6 mesi ai quattro anni).
Ultimi due istituti della disciplina finora esaminata sono il divieto di avvicinamento e misure poste a sostegno della vittima. Il primo è un traguardo giuridico che consente un’efficace prevenzione di reati ben peggiori dello stalking e che, spesso, a quest’ultimo fanno eco: danneggiamento, violenza sessuale ed, a volte, omicidio. Consiste nella facoltà del Giudice di emanare un provvedimento che intimi allo stalker (cioè il soggetto attivo del reato) di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima ed, addirittura, se i fatti sono così gravi da consentirlo, volto ad impedire allo stalker di approssimarsi a luoghi frequentati da familiari della vittima o suoi stretti congiunti.
Il secondo istituto, invece, è socialmente rilevante poiché vengono posti a favore della vittima strumenti di supporto ed istituzioni pubbliche volte a provvedere ed accompagnare la vittima di atti persecutori ex 612 bis.
Avv. Fabrizio Palmieri, Foro di Messina.
|
















